La Legge di bilancio 2022 è stata approvata lo scorso 30 dicembre 2021 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
Il testo contiene 219 articoli e di seguito si propongono le principali novità in materia fiscale e agevolazioni.
In primo luogo vengono confermate le riduzione delle aliquote Irpef, in particolare si avrà: 23% per redditi fino a 15 mila euro, 25% per redditi da 15 mila e 28 mila euro, 35% per redditi da 28 mila a 50 mila euro ed infine 43% per redditi oltre 50 mila euro. Vengono inoltre riformulate le detrazioni fiscali spettanti per tipologia di reddito e avvicinamento alle varie soglie; sono state apportate modifiche al trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati inserendo nuovi limiti per beneficiarne ed infine non è più dovuta dall’esercizio 2022 l’Irap dalle persone fisiche esercenti attività commerciali di arti e professioni.
Vi sono importanti novità anche in ambito casa, in particolare in quelle detrazioni edilizie che danno diritto al c.d. Superbonus. E’ modificato lo scenario delle scadenze per poterne beneficiare, in particolare: per condomini con almeno due unità immobiliari appartenenti anche allo stesso proprietario, la scadenza è il 31 dicembre 2023 per usufruire di una detrazione al 110%, 31 dicembre 2024 per usufruire una detrazione al 70% e al 31 dicembre 2025 per usufruire di una detrazione al 65%. Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari la scadenza unica per usufruire la detrazione al 110% è al 31 dicembre 2022 a patto che entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori.
Inoltre per le cooperative indivise e gli Iacp la scadenza è al 31/12/2023 a patto che entro il 30 giugno 2023 sia stato effettuato almeno il 60% dei lavori. In Manovra si confermano le già presenti disposizioni in materia di obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Inoltre si dispone l’ammissione tra le spese detraibili anche di quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base delle aliquote previste per ciascuna tipologia di intervento; l’eliminazione dell’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10 mila eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate. In tema di utilizzo dell’agevolazione, arriva la proroga delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito.
La Legge di bilancio conferma inoltre le proroghe agli anni 2022, 2023 e 2024 anche per tutte le altre detrazioni fiscali concesse in materia di edilizia ed energetica che non rientrano nel Superbonus 110% con le relative opzioni di sconto in fattura o cessione del credito. Per i soli interventi legati al Superbonus tale proroga si allunga al 31 dicembre 2025.
Novità in materia di bonus investimenti e crediti di imposta legati allo sviluppo delle imprese sono: la proroga e rimodulazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con specifiche ridefinizioni a seconda che trattasi di investimenti: in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”; in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”. Viene estesa e modificata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Tra le altre misure interessanti a favore delle imprese sono la conferma della maggiorazione fiscale del “Nuovo Patent Box” che sale al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili.
I contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, potranno fruire sia del nuovo Patent box che del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Viene riconfermata la “Nuova Sabatini” e rispetto la previsione della disciplina vigente, si reintroduce la regola per cui il contributo può essere erogato “in più quote”; in particolare, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo “può” essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
Viene estesa sino al 30 giugno 2022 la disciplina degli incentivi per le aggregazioni tra imprese, di cui viene altresì ampliata l’operatività. Ricordiamo che l’incentivo permette, nei casi di operazioni relative ad aggregazione di imprese, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset– DTA).
Infine tra le altre novità fiscali la Legge di bilancio 2022 dispone che le c.d. “Plastic tax” e “Sugar tax” entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023; si prevede l’abbassamento dal 22 al 10% dell’aliquota IVA sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili; si introducono modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione; si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni; si estende all’anno 2022 l’esenzione ai fini Irpef già prevista, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; si aumentano i limiti all’investimento nei piani individuali di risparmio ordinari (PIR); si modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili elevandolo a 2 milioni di euro; viene introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
In caso di inadempienza non si applica l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.