Nella conferenza stampa del 25 ottobre scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato le nuove misure contenute nel DPCM del 24 di ottobre che entrerà in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre prossimo sostituendo i precedenti.
Stando sempre alle dichiarazioni, a brevissimo è atteso un ulteriore Decreto, che dovrebbe contenere indicazioni su possibili nuovi contributi a fondo perduto per le categorie colpite e interessate dalle nuove restrizioni.
Sono Sospese le attività di:
- Parchi tematici e di divertimento salvo le attività ludiche, ricreative ed educative con presenza di operatori e con l’obbligo di adozione dei relativi protocolli di sicurezza
- Eventi e competizioni sportive; restano salvi soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale nel settore professionistico riconosciute dal CONI e dal CIP
- Palestre, piscine, centri benessere e termali
- Sale giochi, bingo, scommesse e casinò
- Teatri, sale concerti e cinema anche in spazi aperti
- Sale da ballo discoteche restano sospese; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Viene raccomandato anche di non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative e urgenza. Sono vietata anche sagre, fiere ed eventi simili.
- Convegni, congressi, eventi e cerimonie sono sospesi salvo quelli svolti con modalità a distanza.
Attività soggette a restrizioni:
- Tutti gli esercizi commerciali e locali aperti al pubblico sono obbligati ad esporre all’ingresso il numero massimo di persone ammesse
- Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica a condizione che vengano osservate le distanze di sicurezza
- Musei e luoghi della cultura restano aperti a condizione che possano assicurare oltre la distanza interpersonale, l’ingresso dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario.
- Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione del rispetto dei protocolli di sicurezza e che venga che garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ingressi dilazionati
- Le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è possibile solo con un massimo di 4 persone e che siano tutti conviventi; resta consentita invece senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. La consegna a domicilio e quindi l’asporto sono consentiti sempre fino alle ore 24 per tutti nel rispetto delle normative igienico-sanitario in essere. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio nelle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti è consentita senza vincoli di orari ma in ogni caso vanno rispettati il distanziamento e i relativi protocolli.
- Le attività delle strutture ricettive possono svolgere la loro attività a condizione che vengano attuati tutti i protocolli necessari e le linee guida delle Regioni per ridurre al massimo il rischio di contagio
- Le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici, etc.) sono consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza e a condizione che Regioni e Province autonome abbiamo accertato lo svolgimento di tali attività.
- Le banche e le assicurazioni garantiscono i servizi erogati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- Le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere restano in piena attività.
- Per quanto concerne le attività professionali si raccomanda ove possibile il lavoro agile presso il proprio domicilio o in modalità a distanza; siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio con l’obbligo di utilizzo di mascherine e siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro.