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Covid-19 misure di sostegno fiscale

Decreto “Sostegni-ter” novità per le imprese

Il decreto-legge 27 gennaio 2022 cd. Decreto Sostegni-ter è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza Covid-19. Le principali vengono riportate di seguito.

Misure a sostegno per le attività chiuse: Viene rifinanziato il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, etc.) per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022. Per tali soggetti la cui attività è stata chiusa vengono sospesi i versamenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta per il mese di gennaio 2022 e il versamento iva sempre relativo al mese di gennaio 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche: Viene istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche pari a 200 milioni di euro. Tale Fondo ha il fine di concedere contributi a fondo perduto a imprese che hanno come attività prevalente il commercio al dettaglio, identificate con specifici codici ATECO. I requisiti per richiedere tale contributo sono definiti in: ammontare dei ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono aver subito una riduzione del fatturato 2021 almeno del 30% rispetto al 2019. Inoltre al momento della richiesta, l’impresa deve essere regolarmente iscritta e attiva ed avere sede legale nel territorio dello Stato, non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019. L’ammontare di tale contributo varierà a seconda la variazione dell’ammontare medio mensile dei ricavi tra i due periodi di riferimento. La domanda andrà presentata esclusivamente in via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico e le modalità di presentazione e le tempistiche saranno fornite dal Ministero stesso.

Misure a sostegno del turismo: Alle imprese che operano nel settore turistico, spetta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, un credito d’imposta dei canoni di locazione versati per immobili non abitativi e affitto d’azienda. Il credito spetta purché vi sia una riduzione del fatturato del mese di riferimento almeno del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Per l’anno 2022 è stato incrementato di 100 milioni di euro il Fondo unico nazionale per il turismo. Inoltre con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, viene concesso un esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e stagionali.

Misure a sostegno per il settore della cultura: Vengono aumentati i Fondi per emergenza spettacolo e per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per l’anno 2022 rispettivamente di 50 milioni di euro e di 30 milioni di euro.

Disposizioni urgenti in materia di sport: Per le imprese sportive interessate alle misure restrittive introdotte con i precedenti Decreti, viene riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati anche fino a marzo 2022 e vengono stanziati 20 milioni di euro in uno specifico Fondo. Tale Fondo potrà essere parzialmente destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro e l’acquisto di spese sanitarie, sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test diagnostici da Covid-19.

Riduzione costo energia elettrica: Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica, si provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze con una certa potenza. Inoltre è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta con possibilità di utilizzo solo in compensazione, pari al 20%. Tale contributo però è riconosciuto alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche: Vengono modificati due articoli del Decreto Rilancio, stabilendo in particolare per i bonus per interventi edilizi e crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che possono essere ceduti una sola volta. Viene abolita quindi la facoltà di successiva cessione. La modifica è da considerarsi valida sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito. Pertanto ad esempio, l’impresa che effettua i lavori ed applica lo sconto in fattura, ha possibilità di cederlo una sola volta ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari.