Cosa è
Tra le tante novità normative introdotte nel periodo della pandemia da Covid-19, sicuramente una delle più discusse e attese è il cd. “superbonus 110%”: tale novità la ritroviamo negli artt. 119 – 121 del DL 34/2020 conosciuto come Decreto Rilancio.
Il superbonus consiste sostanzialmente in un potenziamento transitorio della detrazione prevista per interventi di efficienza energetica e opere di miglioramento sismico delle abitazioni effettuati nel periodo che va da Luglio 2020 a Dicembre 2021.
Questo potenziamento aumenta la percentuale di detrazione fiscale attualmente prevista del 50% e del 65%, al 110% per determinati individui e interventi con particolari requisiti tecnici.
Soggetti interessati
In particolare i soggetti interessati sono: persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa (cd. “privati”), condomìni per le parti comuni, cooperative edilizie, Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), Onlus, ADV e APS regolarmente iscritte nei rispettivi registri, Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
Tipologia di interventi
Gli interventi interessati, per quanto riguarda il risparmio energetico, vengono suddivisi in “trainanti” (sono elencati espressamente nell’art. 119 senza i quali non è possibile usufruire del bonus 110%) ed interventi “trainati”, che consistono in qualsiasi altro intervento di efficienza energetica.
Per le opere di miglioramento sismico sono ammessi tutti gli interventi e non vi è distinzione tra trainanti e trainati. Inoltre per gli interventi di risparmio energetico sono previsti delle spese massime per ogni tipologia di intervento, mentre per gli interventi di miglioramento sismico non è previsto alcun limite.
Entrambe le tipologie di interventi dovranno apportare specifiche migliorie all’edificio interessato.
Sono esclusi a priori qualsiasi intervento effettuato su fabbricati di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se non aperti al pubblico.
Oltre al potenziamento della percentuale di detrazione, variano anche i tempi di fruizione che diminuiscono da 10 a 5 anni. Alternativamente alla detrazione è possibile optare per lo “Sconto in fattura” che può essere totale o parziale o la “Cessione del credito”.
Facciamo un esempio differenziando le alternative possibili:
Tizio sostiene spese ammesse al superbonus per € 50.000, alla quale corrisponde un credito di € 55.000 (110%)
- Detrazione:
Tizio si detrae nella propria dichiarazione dei redditi in 5 anni il 110% della spesa sostenuta (55.000 €) - Sconto totale in fattura:
Tizio si accorda con il fornitore per lo sconto totale in fattura e quindi non pagherà alcun importo al fornitore dei lavori e quest’ultimo matura un credito pari al 110% (55.000 €) che potrà utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24 o cedere a terzi banche incluse. - Sconto parziale in fattura:
Tizio si accorda con il fornitore per uno sconto parziale di 30.000 €. In questo caso Tizio fruisce di una detrazione in 5 anni per € 22.000 (110% di 20.000) oppure cede a terzi tale detrazione. - Cessione del credito:
Tizio procede a cedere la detrazione a favore di un istituto di credito per l’importo totale; l’istituto di credito accredita € 50.000 sul c/c di Tizio e matura un credito d’imposta pari ad € 55.000 (il 110% di € 50.000 di cessione).
L’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15/10/2020.
Adempimenti necessari e funzione del commercialista
Particolare attenzione va sugli adempimenti da effettuare per la fruizione del superbonus, oltre a quelli già previsti in tema di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, per il sismabonus, per il bonus facciate, etc.; è sempre necessaria una asseverazione particolare di un tecnico abilitato per gli interventi di risparmio energetico e antisismici e l’apposizione del visto di conformità di un professionista abilitato (come ad esempio un dottore commercialista) in caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Sia i compensi sostenuti per i tecnici che asseverano la congruità e il rispetto dei requisiti degli interventi effettuati e sia il compenso del professionista abilitato per l’apposizione del visto di conformità, rientrano anch’esse tra le spese detraibili nella misura del 110%.
Tutti i professionisti che asseverano e che appongono il visto di conformità dovranno essere muniti di apposite polizze assicurative RC professionali.
Per ricevere maggiori informazioni in merito al Superbonus 110% e per le pratiche di apposizione del visto di conformità scrivimi in pvt via Facebook o alla mail info@maurizioagnello.it