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Sintesi del nuovo DPCM 24/10/2020

Nella conferenza stampa del 25 ottobre scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato le nuove misure contenute nel DPCM del 24 di ottobre che entrerà in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre prossimo sostituendo i precedenti.

Stando sempre alle dichiarazioni, a brevissimo è atteso un ulteriore Decreto, che dovrebbe contenere indicazioni su possibili nuovi contributi a fondo perduto per le categorie colpite e interessate dalle nuove restrizioni.

Sono Sospese le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento salvo le attività ludiche, ricreative ed educative con presenza di operatori e con l’obbligo di adozione dei relativi protocolli di sicurezza
  • Eventi e competizioni sportive; restano salvi soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale nel settore professionistico riconosciute dal CONI e dal CIP
  • Palestre, piscine, centri benessere e termali
  • Sale giochi, bingo, scommesse e casinò
  • Teatri, sale concerti e cinema anche in spazi aperti
  • Sale da ballo discoteche restano sospese; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Viene raccomandato anche di non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative e urgenza. Sono vietata anche sagre, fiere ed eventi simili.
  • Convegni, congressi, eventi e cerimonie sono sospesi salvo quelli svolti con modalità a distanza.

Attività soggette a restrizioni:

  • Tutti gli esercizi commerciali e locali aperti al pubblico sono obbligati ad esporre all’ingresso il numero massimo di persone ammesse
  • Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica a condizione che vengano osservate le distanze di sicurezza
  • Musei e luoghi della cultura restano aperti a condizione che possano assicurare oltre la distanza interpersonale, l’ingresso dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario.
  • Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione del rispetto dei protocolli di sicurezza e che venga che garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ingressi dilazionati
  • Le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è possibile solo con un massimo di 4 persone e che siano tutti conviventi; resta consentita invece senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. La consegna a domicilio e quindi l’asporto sono consentiti sempre fino alle ore 24 per tutti nel rispetto delle normative igienico-sanitario in essere. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio nelle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti è consentita senza vincoli di orari ma in ogni caso vanno rispettati il distanziamento e i relativi protocolli.
  • Le attività delle strutture ricettive possono svolgere la loro attività a condizione che vengano attuati tutti i protocolli necessari e le linee guida delle Regioni per ridurre al massimo il rischio di contagio
  • Le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici, etc.) sono consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza e a condizione che Regioni e Province autonome abbiamo accertato lo svolgimento di tali attività.
  • Le banche e le assicurazioni garantiscono i servizi erogati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere restano in piena attività.
  • Per quanto concerne le attività professionali si raccomanda ove possibile il lavoro agile presso il proprio domicilio o in modalità a distanza; siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio con l’obbligo di utilizzo di mascherine e siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro.
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DPCM 18 Maggio 2020 – Principali misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Misure aggiornate per il contenimento del contagio COVID-19

Si riportano le misure aggiornate per il contenimento del contagio del Covid-19 efficaci dal 18 maggio 2020 che vanno a sostituire integralmente le precedenti recate dal DPCM 26 aprile 2020.

Circolazione intra ed extra regionale da e verso l’estero: Cessazione delle limitazioni della circolazione all’interno della regione con divieto di spostarsi con qualsiasi mezzo in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Dal 3 giugno prossimo saranno consentiti spostamenti tra regioni e verso l’estero per gli stati membri UE, Stati parti dell’accordo Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Città del Vaticano, San Marino.

Persone in quarantena: Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte a quarantena, a quarantena precauzionale con provvedimento dell’autorità sanitaria. E con infezioni o sintomi.

Assembramenti e indicazioni per alcune tipologie di attività: Divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. parchi, giardini pubblici, etc.), utilizzo mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico incluso i mezzi di trasporto e in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. I sindaci possono intervenire e disporre sulla chiusura temporanea di luoghi dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Fino al 14 giugno 2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche restano sospesi. Sanno ammessi dal 15 giugno 2020 ma garantendo il distanziamento interpersonale. Stessa logica seguiranno i convegni ed i congressi.
Sono aperti musei e altri istituti e luoghi di cultura a condizione che siano vietati assembramenti consentendo la distanza tra i visitatori.
Riaprono le attività economiche nel rispetto dei protocolli e delle linee guida per poter evitare o ridurre il rischio di contagio. Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che venga vietato di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario oltre che a garantire la distanza interpersonale. Il mancato rispetto di tali protocolli comporta la sospensione dell’attività.
Sono ammesse le attività sportive all’aperto anche presso parchi e aree pubbliche e dal 25 maggio 2020 riapriranno palestre, piscine e centri sportivi nel rispetto delle norme e delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.
Riaprono gli stabilimenti balneari a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiamo accertato la possibilità ed emanato specifici protocolli o linee guida.
Le strutture ricettive riaprono sempre garantendo il massimo della sicurezza; le Regioni con i loro protocolli specificano in dettaglio le modalità di accesso, assistenza, gestione degli spazi comuni, norme igienico-sanitarie, attività ludiche e sportive, servizi navetta e di trasporto ecc.
Riprendono le funzioni religiose con partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli concordati tra Governo e le diverse Comunità Religiose.

Sanzioni

In caso di violazione delle misure indicate nei decreti o nelle ordinanze, vengono applicate sanzioni da € 400 a € 3.000 e se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, oltre alla sanzione pecuniaria viene applicata anche quella accessoria con la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. Per i soggetti in quarantena si applica l’arresto da 3 a 18 mesi con un’ammenda da € 500 a € 5.000.