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Bonus Vacanza

L’articolo 176 del c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto una nuova agevolazione per il 2020 in favore di individui e famiglie con un ISEE al di sotto dei 40 mila Euro. Questa agevolazione consiste in un bonus da utilizzare presso le strutture turistiche in Italia dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

L’importo dell’agevolazione va da 150 € per le persone singole fino ad un massimo di 500 € per nuclei familiari composti da più di due persone.

La spesa del soggiorno deve essere di un’unica soluzione ed effettuata in via diretta, documentato con fattura o scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale di chi ne usufruisce.  Il bonus sarà usufruibile all’80% come sconto presso la struttura ed il restante 20% come detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Lo sconto applicato dal fornitore del servizio (se accetta) verrà recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nei modelli di pagamento F24 oppure ceduto a terzi compresi gli intermediari finanziari.

Per la richiesta dell’agevolazione è necessario munirsi di credenziali SPID o in alternativa della Carta d’identità Elettronica e dell’applicazione IO. Sui vari procedimenti operativi per l’utilizzo di tali strumenti compreso quello dell’applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito una guida dettagliata.

Per quanto riguarda l’esercente, una volta acquisiti i dati necessari da parte del cliente e applicato il relativo sconto, comunicherà con le proprie credenziali sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’importo dello stesso e dal giorno seguente potrà utilizzare tale importo come credito d’imposta in compensazione in F24.

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Buono mobilità

Il DL 34/2020 “Rilancio” ha introdotto sulla base del “Programma sperimentale relativo alla mobilità sostenibile”, per tutti i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta per:

  • l’acquisto di biciclette nuove o usate anche a pedalata assistita, monopattini, hoverboard e segway.
  • L’utilizzo di servizi di mobilità condivisa c.d. “sharing mobility”

Gli acquisti dovranno essere effettuati tra il 4 maggio ed il 31 dicembre 2020. L’importo del buono non potrà essere superiore ad Euro 500 e potrà essere utilizzato soltanto una volta.

Per la fruizione del bonus occorre essere in possesso delle credenziali SPID; è il Ministero dell’Ambiente il referente e svilupperà una App specifica. Fin quando non sarà operativa tale App è necessario conservare la fattura di acquisto e allegarla in un secondo momento ad una istanza. Quando sarà operativa la App lo sconto avverrà direttamente in fattura.

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Contributo a fondo perduto

Nel Decreto Rilancio (DL 34/2020) tra le misure a sostegno delle attività economiche in difficoltà, è stato introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare i beneficiari sono i titolari di partita IVA con un reddito da lavoro autonomo o agrario che non abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro. Il contributo è concesso solo se si è verificata una perdita di fatturato e/o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 di almeno due terzi.

Per determinare il fatturato bisogna fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni e pertanto vanno considerate tutte quelle attive al netto di Iva, immediate e differite effettuate nel mese di aprile. Anche le cessioni di beni ammortizzabili rientrano nel conteggio del fatturato. L’ammontare del contributo viene determinato moltiplicando il delta del fatturato di aprile dei due anni per una determinata percentuale che varia a seconda dei ricavi totali dell’anno 2019:

– Se i ricavi sono pari o inferiori a 400 mila euro la percentuale è pari al 20%

-Se i ricavi sono compresi tra i 400 mila ed un milione di euro la percentuale è il 15%

-Se i ricavi sono superiori ad un milione di euro fino ad un massimo di 5 milioni la percentuale è del 10%

È comunque previsto un importo minimo per tutti gli aventi diritto che corrisponde a 1.000€ per le persone fisiche e 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si precisa che per tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e/o che hanno sede legale o operativa in uno dei Comuni più colpiti il contributo è sempre garantito anche se la differenza di fatturato è negativa o pari a zero.

Il contributo invece non spetta:

-Ai soggetti la cui attività è cessata alla data della richiesta del contributo

-Soggetti con attività iniziata dopo il 30 aprile 2020

-Enti pubblici

-Intermediari finanziari e società di partecipazione

-Professionisti iscritti ad Ordini professioni ed alle rispettive casse previdenziali

-Ai soggetti che percepiscono l’indennità bonus tra cui gli iscritti alla gestione separata INPS

La richiesta contenente tutti i dati necessari, avverrà presentando una apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno fino al 13 agosto 2020.

La modalità avviene esclusivamente tramite il proprio cassetto fiscale nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. Il richiedente può anche avvalersi di un intermediario delegato. L’esito della domanda verrà trasmessa via Pec e messo a disposizione sul cassetto fiscale.

Se a seguito di controlli emergono irregolarità o che il contributo richiesto sia in tutto o in parte non spettante, la sanzione applicabile è del 100% fino ad un massimo del 200%. È applicabile anche la pena di indebita percezione del Codice Penale che prevede una pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni.