Categorie
bonus Business Covid-19 sospensione

Decreto ristori quater – sintesi delle principali misure

Il 30 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quarto dei c.d. “Decreti Ristori”. Come i primi due quest’ultimo ha introdotto diverse novità in vari ambiti (il terzo consisteva nello stanziamento di fondi per determinati soggetti) predisponendo ulteriori fondi a seguito del nuovo scostamento di bilancio dello Stato, cercando di aiutare i settori ed i soggetti più colpiti dalla pandemia.

In particolare:

Proroga dei termini di pagamento del secondo acconto delle imposte da dichiarazione dei redditi: il versamento viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa arte o professione; per coloro che nel primo semestre del 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all’anno 2019 hanno tempo per il versamento fino ad aprile 2021. Questa seconda eccezione vale per i soggetti con fatturato fino a 50 milioni e per quelli localizzati nelle zone rosse e per gli operatori del settore della ristorazione nelle zone arancioni.

Sospensioni versamenti tributari e contributivi del mese di dicembre: sono sospesi fino al 16 marzo 2021 tutti i versamenti tributari con scadenza nel mese di dicembre; i soggetti beneficiari sono le imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro che hanno subito un calo del 33% nel primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e per tutti i soggetti interessati alle misure restrittive (chiusure) dai precedenti decreti.

Proroga del termine di presentazioni delle dichiarazioni dei redditi ed Irap: viene prorogata dal 30 di novembre al 10 di dicembre il termine di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi ed Irap

Proroga pagamento definizioni agevolata: viene prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021 il termine di pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”

Estensione codici ATECO per accesso al fondo perduto: viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla richiesta del fondo perduto, in particolare vengono aggiunti alcune categorie di agenti e rappresentanti di commercio

Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione: è previsto che alla presentazione di dilazione ne consegue la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Inoltre possono essere presentate richieste di dilazione anche per rateizzazioni precedenti decadute, sale la soglia dei controlli in merito alla situazione di obbiettiva difficoltà e sale da 5 a 10 rate il numero di rate non pagate che determinato la decadenza della rateizzazione.

Esenzione IMU: viene chiarita e applicata l’esenzione del pagamento dell’IMU a tutti quei soggetti che siano proprietari degli immobili e al tempo stesso gestori dell’attività esercitata all’interno.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite: viene di nuovo erogata per questi soggetti una indennità una tantum di € 1.000.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi: per il mese di dicembre è prevista un’indennità di € 800 a favore dei lavoratori dello sport che hanno ridotto o cessato la propria attività.

Categorie
Covid-19

Principali misure fiscali DL 34/2020 “Rilancio”

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali misure fiscali presenti nel c.d. Decreto Rilancio approvato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.

  • Versamento IRAP: Non sono tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 IRAP tutti i soggetti passivi d’imposta con un volume di ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di Euro
  • Indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti: Viene riconosciuta per il mese di aprile 2020 l’indennità di 600 € ai soggetti che già hanno beneficiato della stessa misura per il mese di marzo. Per il mese di maggio 2020 invece l’indennità prevista è pari ad € 1.000 ma solo per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps e che abbiano subito un comprovato calo di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 (marzo – aprile) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il reddito va individuato secondo il principio di cassa pari alla differenza tra i ricavi conseguiti e i costi effettivamente sostenuti nel periodo. Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti non potranno beneficiare di questa indennità per il mese di maggio ma potranno accedere ad un contributo a fondo perduto.
  • Contributo a fondo perduto: Agli esercenti di attività d’impresa con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di Euro, spetta un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. L’importo del contributo sarà determinato applicando una percentuale che varia a seconda l’ammontare dei ricavi (20%, 15%, 10%) sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019. E’ riconosciuto comunque l’importo minimo di 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  • Credito d’imposta canoni locazione immobile ad uso strumentale: A imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di € nel periodo d’imposta precedente, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare dei canoni di locazione per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito spetta purché nel mese di riferimento i è presentato un calo del fatturato pari al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi dell’esercizio precedente.
  • Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici: Viene riconosciuta una percentuale di detrazione fiscale pari al 110% a fronte di specifici interventi edili sostenuti dal mese di luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 negli edifici adibiti ad abitazione principale:
    – Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio
    – Interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e riscaldamento centralizzato, la fornitura di acqua calda, pompe di calore, impianti ibridi o geotermici, impianti fotovoltaici e microcogenerazione
    – Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento, la fornitura di acqua calda a pompa di calore.
    La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo o in alternativa la possibilità di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori e recuperato da quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta con facoltà anche di cederlo o ancora trasformando l’importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione con facoltà di cederlo anche ad altri soggetti.
  • Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: E’ possibile usufruire di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per poter riprendere la propria attività in sicurezza
  • Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l’emergenza epidemiologica: Ai dispositivi di protezione si applica l’aliquota IVA del 5%
  • Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione:  A imprese, professionisti ed enti non commerciali compresi gli Enti del Terzo Settore, spetta un credito pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi DPI. Tale credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
  • Proroga dei versamenti sospesi: Vengono prolungati al 16 settembre con possibilità anche di rateizzazione, i termini dei versamenti già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. Sono prorogati alla stessa data anche anche i termini dei versamenti dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione etc.
  • Proroga versamenti Rottamazione ter e Saldo e Stralcio: Sono prorogate al 10 dicembre 2020 i versamenti delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio .
  • Rimessione in termini e sospensione versamento importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni: Rimessione in termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 comprese le rateizzazioni, delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati da parte dell’Ufficio Delle Entrate. I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre anche in massimo 4 rate mensili.
  • Proroga atti di accertamento: Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.
  • Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri: Viene prorogata al 1 gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il termine originale del 1 luglio 2020, di un registratore telematico.
  • Esenzione IMU per il settore turistico: Viene eliminato il versamento della prima rata IMU con scadenza 16/06/2020, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività, per:
    – immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali;
    – immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (es. agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).
  • Esonero TOSAP per i pubblici esercizi: Gli esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dal relativo canone
  • Tax credit vacanze: Per l’anno 2020 alle famiglie con ISEE non superiore a € 40.000 spetta un bonus di €500 (€ 300 le famiglie composte da due persone; €150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e b &b. Il bonus sarà per l’80% uno sconto diretto sul prezzo e per il restante 20% come credito d’imposta (non potrà essere utilizzato sulle piattaforme o portali telematici).
  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di € 60 milioni.
  • Sospensione della clausola di salvaguardia in materia di IVA e accise: Sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere incrementi automatici delle aliquote IVA del 10% e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.
Categorie
Covid-19

DPCM 18 Maggio 2020 – Principali misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Misure aggiornate per il contenimento del contagio COVID-19

Si riportano le misure aggiornate per il contenimento del contagio del Covid-19 efficaci dal 18 maggio 2020 che vanno a sostituire integralmente le precedenti recate dal DPCM 26 aprile 2020.

Circolazione intra ed extra regionale da e verso l’estero: Cessazione delle limitazioni della circolazione all’interno della regione con divieto di spostarsi con qualsiasi mezzo in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Dal 3 giugno prossimo saranno consentiti spostamenti tra regioni e verso l’estero per gli stati membri UE, Stati parti dell’accordo Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Città del Vaticano, San Marino.

Persone in quarantena: Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte a quarantena, a quarantena precauzionale con provvedimento dell’autorità sanitaria. E con infezioni o sintomi.

Assembramenti e indicazioni per alcune tipologie di attività: Divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. parchi, giardini pubblici, etc.), utilizzo mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico incluso i mezzi di trasporto e in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. I sindaci possono intervenire e disporre sulla chiusura temporanea di luoghi dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Fino al 14 giugno 2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche restano sospesi. Sanno ammessi dal 15 giugno 2020 ma garantendo il distanziamento interpersonale. Stessa logica seguiranno i convegni ed i congressi.
Sono aperti musei e altri istituti e luoghi di cultura a condizione che siano vietati assembramenti consentendo la distanza tra i visitatori.
Riaprono le attività economiche nel rispetto dei protocolli e delle linee guida per poter evitare o ridurre il rischio di contagio. Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che venga vietato di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario oltre che a garantire la distanza interpersonale. Il mancato rispetto di tali protocolli comporta la sospensione dell’attività.
Sono ammesse le attività sportive all’aperto anche presso parchi e aree pubbliche e dal 25 maggio 2020 riapriranno palestre, piscine e centri sportivi nel rispetto delle norme e delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.
Riaprono gli stabilimenti balneari a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiamo accertato la possibilità ed emanato specifici protocolli o linee guida.
Le strutture ricettive riaprono sempre garantendo il massimo della sicurezza; le Regioni con i loro protocolli specificano in dettaglio le modalità di accesso, assistenza, gestione degli spazi comuni, norme igienico-sanitarie, attività ludiche e sportive, servizi navetta e di trasporto ecc.
Riprendono le funzioni religiose con partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli concordati tra Governo e le diverse Comunità Religiose.

Sanzioni

In caso di violazione delle misure indicate nei decreti o nelle ordinanze, vengono applicate sanzioni da € 400 a € 3.000 e se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, oltre alla sanzione pecuniaria viene applicata anche quella accessoria con la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. Per i soggetti in quarantena si applica l’arresto da 3 a 18 mesi con un’ammenda da € 500 a € 5.000.