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D.L. 41/2021c.d. “Sostegni” – Sintesi delle principali misure di sostegno fiscale e all’economia

Lo scorso 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso “Decreto Sostegni”, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il giorno 22 marzo 2021. Il Decreto è composto da 5 Titoli e 43 Articoli, di seguito vengono riportate in sintesi le principali misure in materia di sostegno fiscale e all’economia.

Contributo a fondo perduto: Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA.
I soggetti beneficiari di questo contributo sono tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché gli enti non commerciali e del terzo settore. Vengono esclusi dal beneficio del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di
cui all’art. 162-bis TUIR. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019. Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all’art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il Decreto inoltre specifica che “ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”. Il parametro di calcolo è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale, che decresce all’aumentare del fatturato. In
pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all’anno 2019, come segue: 60% per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100 mila euro; 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila fino a 400 mila euro; 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila fino a 1 milione di euro; 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro. In presenza di tali requisiti è comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; al contempo l’ammontare del contributo non può superare i 150 mila euro. Il contributo potrà essere scelto in maniera irrevocabile come liquidità e quindi ricevendo l’ammontare sul proprio conto corrente, oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nei modelli F24. Per ottenere il contributo dovrà essere presentata apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate; tale domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 30 marzo fino al 28 di maggio, così come da comunicato dell’Ufficio stesso. Il contributo ottenuto non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Misure a sostegno dei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici: Viene istituito un fondo destinato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per poter concedere contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Fondo autonomi e professionisti: viene aumentato di 1,5
miliardi il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: La sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento è prorogata al 30 di aprile. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio. Le rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” che scadevano nell’anno 2020, possono essere versate entro il 31 luglio 2021. Le rate previste con scadenza nel 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021; sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza. Sono inoltre automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se sono state avviate le varie forme di rottamazione). Tale misura interessa sia le persone fisiche che i soggetti diversi che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30 mila euro. A tal proposito verrà emanato un apposito Decreto.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione: In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica, potranno essere emanati provvedimenti di “definizione agevolata” per gli avvisi bonari per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative alle dichiarazioni per gli anni di imposta 2017 e 2018 a favore dei titolari di partita Iva che hanno subito nel 2020 un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019.
Tali soggetti potranno fruire della “proposta di definizione” che l’Agenzia delle Entrate invierà loro, unitamente alla comunicazione di irregolarità, direttamente nella posta certificata o con raccomandata. La regolarizzazione riguarderà i tributi, gli interessi e i contributi, ma non saranno dovuti sanzioni o somme aggiuntive.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI: Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. Qualora fosse stato già pagato è riconosciuto un credito d’imposta. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l’Autorità di regolazione dell’energia elettrica disporrà appositi provvedimenti in materia di riduzione della spesa sulle utenze elettriche diverse dagli usi domestici.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport: Ai lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Ai lavorati impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.