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Covid-19 misure di sostegno fiscale

Decreto “Sostegni-ter” novità per le imprese

Il decreto-legge 27 gennaio 2022 cd. Decreto Sostegni-ter è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza Covid-19. Le principali vengono riportate di seguito.

Misure a sostegno per le attività chiuse: Viene rifinanziato il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, etc.) per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022. Per tali soggetti la cui attività è stata chiusa vengono sospesi i versamenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta per il mese di gennaio 2022 e il versamento iva sempre relativo al mese di gennaio 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche: Viene istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche pari a 200 milioni di euro. Tale Fondo ha il fine di concedere contributi a fondo perduto a imprese che hanno come attività prevalente il commercio al dettaglio, identificate con specifici codici ATECO. I requisiti per richiedere tale contributo sono definiti in: ammontare dei ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono aver subito una riduzione del fatturato 2021 almeno del 30% rispetto al 2019. Inoltre al momento della richiesta, l’impresa deve essere regolarmente iscritta e attiva ed avere sede legale nel territorio dello Stato, non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019. L’ammontare di tale contributo varierà a seconda la variazione dell’ammontare medio mensile dei ricavi tra i due periodi di riferimento. La domanda andrà presentata esclusivamente in via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico e le modalità di presentazione e le tempistiche saranno fornite dal Ministero stesso.

Misure a sostegno del turismo: Alle imprese che operano nel settore turistico, spetta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, un credito d’imposta dei canoni di locazione versati per immobili non abitativi e affitto d’azienda. Il credito spetta purché vi sia una riduzione del fatturato del mese di riferimento almeno del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Per l’anno 2022 è stato incrementato di 100 milioni di euro il Fondo unico nazionale per il turismo. Inoltre con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, viene concesso un esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e stagionali.

Misure a sostegno per il settore della cultura: Vengono aumentati i Fondi per emergenza spettacolo e per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per l’anno 2022 rispettivamente di 50 milioni di euro e di 30 milioni di euro.

Disposizioni urgenti in materia di sport: Per le imprese sportive interessate alle misure restrittive introdotte con i precedenti Decreti, viene riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati anche fino a marzo 2022 e vengono stanziati 20 milioni di euro in uno specifico Fondo. Tale Fondo potrà essere parzialmente destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro e l’acquisto di spese sanitarie, sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test diagnostici da Covid-19.

Riduzione costo energia elettrica: Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica, si provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze con una certa potenza. Inoltre è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta con possibilità di utilizzo solo in compensazione, pari al 20%. Tale contributo però è riconosciuto alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche: Vengono modificati due articoli del Decreto Rilancio, stabilendo in particolare per i bonus per interventi edilizi e crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che possono essere ceduti una sola volta. Viene abolita quindi la facoltà di successiva cessione. La modifica è da considerarsi valida sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito. Pertanto ad esempio, l’impresa che effettua i lavori ed applica lo sconto in fattura, ha possibilità di cederlo una sola volta ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari.

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Covid-19 misure di sostegno fiscale

Via libera al nuovo D.L. 73/2021 “Sostegni Bis”

E’ stato pubblicato il 25/05/2021 in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge contenente misure straordinarie per l’economia indirizzate alle categorie penalizzate dalla pandemia Covid-19.
Il Decreto contiene 77 articoli, suddivisi in nove titoli; di seguito viene riportata una sintesi delle principali misure in materia di sostegno alle attività e imprese.

Contributo a fondo perduto: E’ previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto Sostegni bis, che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del precedente decreto Sostegni (art. 1 DL 41/2021).
Tali beneficiari riceveranno automaticamente l’accredito dall’AE, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale, di un contributo pari al 100% di quello già ricevuto.

E’ previsto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello appena citato, istituito a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato a condizione che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura di tale contributo è diversa a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al primo decreto Sostegni.
Inoltre è previsto un ulteriore contributo da ricevere a fine anno correlato al risultato economico d’esercizio: tale aiuto sarà calcolato sulla base delle informazioni del bilancio e delle dichiarazioni dei redditi, per i soggetti in regime semplificato.
Il nuovo Sostegni infine prevede anche un contributo a sostegno delle attività chiuse nel 2020; per questi ultimi due verranno emanati appositi decreti.

Tax credit locazioni: E’ riconosciuto un credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021; i beneficiari di tale misura sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Sostegni bis, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a condizione che il fatturato del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 sia inferiore almeno al 30% rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.
Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator il credito d’imposta locazioni.

Agevolazione TARI: Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell’esercizio delle rispettive attività, viene stanziato un fondo con una dotazione di € 600 milioni per il 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione: È previsto un nuovo termine finale del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fissato al 30 giugno 2021.

Fondi e ristori per il settore turismo: Sono istituite misure a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d’arte con uno stanziamento di altri € 150 milioni nel 2021.
Per il rilancio dell’attrattività turistica delle città d’arte è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con dotazione di € 50 milioni per il 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.
Inoltre viene ampliata la disciplina applicativa del Tax credit vacanze del decreto Rilancio, grazie alle nuove indicazioni il bonus vacanze si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

Fondi per la montagna, sport, export: E’ stanziato presso il Ministero del turismo un apposito fondo, con una dotazione di € 100 milioni per il 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le imprese turistiche dei Comuni che si trovano all’interno di comprensori sciistici.
È previsto anche un nuovo fondo da € 100 milioni per il settore del wedding e per lo sport. In quest’ultimo sono individuate importanti misure di sostegno al settore sportivo. Significative misure sono previste anche a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione.

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D.L. 41/2021c.d. “Sostegni” – Sintesi delle principali misure di sostegno fiscale e all’economia

Lo scorso 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso “Decreto Sostegni”, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il giorno 22 marzo 2021. Il Decreto è composto da 5 Titoli e 43 Articoli, di seguito vengono riportate in sintesi le principali misure in materia di sostegno fiscale e all’economia.

Contributo a fondo perduto: Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA.
I soggetti beneficiari di questo contributo sono tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché gli enti non commerciali e del terzo settore. Vengono esclusi dal beneficio del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di
cui all’art. 162-bis TUIR. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019. Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all’art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il Decreto inoltre specifica che “ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”. Il parametro di calcolo è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale, che decresce all’aumentare del fatturato. In
pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all’anno 2019, come segue: 60% per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100 mila euro; 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila fino a 400 mila euro; 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila fino a 1 milione di euro; 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro. In presenza di tali requisiti è comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; al contempo l’ammontare del contributo non può superare i 150 mila euro. Il contributo potrà essere scelto in maniera irrevocabile come liquidità e quindi ricevendo l’ammontare sul proprio conto corrente, oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nei modelli F24. Per ottenere il contributo dovrà essere presentata apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate; tale domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 30 marzo fino al 28 di maggio, così come da comunicato dell’Ufficio stesso. Il contributo ottenuto non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Misure a sostegno dei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici: Viene istituito un fondo destinato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per poter concedere contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Fondo autonomi e professionisti: viene aumentato di 1,5
miliardi il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: La sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento è prorogata al 30 di aprile. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio. Le rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” che scadevano nell’anno 2020, possono essere versate entro il 31 luglio 2021. Le rate previste con scadenza nel 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021; sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza. Sono inoltre automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se sono state avviate le varie forme di rottamazione). Tale misura interessa sia le persone fisiche che i soggetti diversi che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30 mila euro. A tal proposito verrà emanato un apposito Decreto.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione: In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica, potranno essere emanati provvedimenti di “definizione agevolata” per gli avvisi bonari per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative alle dichiarazioni per gli anni di imposta 2017 e 2018 a favore dei titolari di partita Iva che hanno subito nel 2020 un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019.
Tali soggetti potranno fruire della “proposta di definizione” che l’Agenzia delle Entrate invierà loro, unitamente alla comunicazione di irregolarità, direttamente nella posta certificata o con raccomandata. La regolarizzazione riguarderà i tributi, gli interessi e i contributi, ma non saranno dovuti sanzioni o somme aggiuntive.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI: Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. Qualora fosse stato già pagato è riconosciuto un credito d’imposta. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l’Autorità di regolazione dell’energia elettrica disporrà appositi provvedimenti in materia di riduzione della spesa sulle utenze elettriche diverse dagli usi domestici.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport: Ai lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Ai lavorati impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.