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Covid-19 misure di sostegno fiscale

Decreto “Sostegni-ter” novità per le imprese

Il decreto-legge 27 gennaio 2022 cd. Decreto Sostegni-ter è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza Covid-19. Le principali vengono riportate di seguito.

Misure a sostegno per le attività chiuse: Viene rifinanziato il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, etc.) per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022. Per tali soggetti la cui attività è stata chiusa vengono sospesi i versamenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta per il mese di gennaio 2022 e il versamento iva sempre relativo al mese di gennaio 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche: Viene istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche pari a 200 milioni di euro. Tale Fondo ha il fine di concedere contributi a fondo perduto a imprese che hanno come attività prevalente il commercio al dettaglio, identificate con specifici codici ATECO. I requisiti per richiedere tale contributo sono definiti in: ammontare dei ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono aver subito una riduzione del fatturato 2021 almeno del 30% rispetto al 2019. Inoltre al momento della richiesta, l’impresa deve essere regolarmente iscritta e attiva ed avere sede legale nel territorio dello Stato, non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019. L’ammontare di tale contributo varierà a seconda la variazione dell’ammontare medio mensile dei ricavi tra i due periodi di riferimento. La domanda andrà presentata esclusivamente in via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico e le modalità di presentazione e le tempistiche saranno fornite dal Ministero stesso.

Misure a sostegno del turismo: Alle imprese che operano nel settore turistico, spetta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, un credito d’imposta dei canoni di locazione versati per immobili non abitativi e affitto d’azienda. Il credito spetta purché vi sia una riduzione del fatturato del mese di riferimento almeno del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Per l’anno 2022 è stato incrementato di 100 milioni di euro il Fondo unico nazionale per il turismo. Inoltre con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, viene concesso un esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e stagionali.

Misure a sostegno per il settore della cultura: Vengono aumentati i Fondi per emergenza spettacolo e per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per l’anno 2022 rispettivamente di 50 milioni di euro e di 30 milioni di euro.

Disposizioni urgenti in materia di sport: Per le imprese sportive interessate alle misure restrittive introdotte con i precedenti Decreti, viene riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati anche fino a marzo 2022 e vengono stanziati 20 milioni di euro in uno specifico Fondo. Tale Fondo potrà essere parzialmente destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro e l’acquisto di spese sanitarie, sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test diagnostici da Covid-19.

Riduzione costo energia elettrica: Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica, si provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze con una certa potenza. Inoltre è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta con possibilità di utilizzo solo in compensazione, pari al 20%. Tale contributo però è riconosciuto alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche: Vengono modificati due articoli del Decreto Rilancio, stabilendo in particolare per i bonus per interventi edilizi e crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che possono essere ceduti una sola volta. Viene abolita quindi la facoltà di successiva cessione. La modifica è da considerarsi valida sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito. Pertanto ad esempio, l’impresa che effettua i lavori ed applica lo sconto in fattura, ha possibilità di cederlo una sola volta ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari.

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Covid-19 misure di sostegno fiscale

Via libera al nuovo D.L. 73/2021 “Sostegni Bis”

E’ stato pubblicato il 25/05/2021 in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge contenente misure straordinarie per l’economia indirizzate alle categorie penalizzate dalla pandemia Covid-19.
Il Decreto contiene 77 articoli, suddivisi in nove titoli; di seguito viene riportata una sintesi delle principali misure in materia di sostegno alle attività e imprese.

Contributo a fondo perduto: E’ previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto Sostegni bis, che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del precedente decreto Sostegni (art. 1 DL 41/2021).
Tali beneficiari riceveranno automaticamente l’accredito dall’AE, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale, di un contributo pari al 100% di quello già ricevuto.

E’ previsto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello appena citato, istituito a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato a condizione che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura di tale contributo è diversa a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al primo decreto Sostegni.
Inoltre è previsto un ulteriore contributo da ricevere a fine anno correlato al risultato economico d’esercizio: tale aiuto sarà calcolato sulla base delle informazioni del bilancio e delle dichiarazioni dei redditi, per i soggetti in regime semplificato.
Il nuovo Sostegni infine prevede anche un contributo a sostegno delle attività chiuse nel 2020; per questi ultimi due verranno emanati appositi decreti.

Tax credit locazioni: E’ riconosciuto un credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021; i beneficiari di tale misura sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Sostegni bis, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a condizione che il fatturato del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 sia inferiore almeno al 30% rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.
Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator il credito d’imposta locazioni.

Agevolazione TARI: Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell’esercizio delle rispettive attività, viene stanziato un fondo con una dotazione di € 600 milioni per il 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione: È previsto un nuovo termine finale del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fissato al 30 giugno 2021.

Fondi e ristori per il settore turismo: Sono istituite misure a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d’arte con uno stanziamento di altri € 150 milioni nel 2021.
Per il rilancio dell’attrattività turistica delle città d’arte è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con dotazione di € 50 milioni per il 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.
Inoltre viene ampliata la disciplina applicativa del Tax credit vacanze del decreto Rilancio, grazie alle nuove indicazioni il bonus vacanze si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

Fondi per la montagna, sport, export: E’ stanziato presso il Ministero del turismo un apposito fondo, con una dotazione di € 100 milioni per il 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le imprese turistiche dei Comuni che si trovano all’interno di comprensori sciistici.
È previsto anche un nuovo fondo da € 100 milioni per il settore del wedding e per lo sport. In quest’ultimo sono individuate importanti misure di sostegno al settore sportivo. Significative misure sono previste anche a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione.

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D.L. 41/2021c.d. “Sostegni” – Sintesi delle principali misure di sostegno fiscale e all’economia

Lo scorso 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso “Decreto Sostegni”, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il giorno 22 marzo 2021. Il Decreto è composto da 5 Titoli e 43 Articoli, di seguito vengono riportate in sintesi le principali misure in materia di sostegno fiscale e all’economia.

Contributo a fondo perduto: Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA.
I soggetti beneficiari di questo contributo sono tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché gli enti non commerciali e del terzo settore. Vengono esclusi dal beneficio del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di
cui all’art. 162-bis TUIR. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019. Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all’art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il Decreto inoltre specifica che “ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”. Il parametro di calcolo è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale, che decresce all’aumentare del fatturato. In
pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all’anno 2019, come segue: 60% per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100 mila euro; 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila fino a 400 mila euro; 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila fino a 1 milione di euro; 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro. In presenza di tali requisiti è comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; al contempo l’ammontare del contributo non può superare i 150 mila euro. Il contributo potrà essere scelto in maniera irrevocabile come liquidità e quindi ricevendo l’ammontare sul proprio conto corrente, oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nei modelli F24. Per ottenere il contributo dovrà essere presentata apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate; tale domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 30 marzo fino al 28 di maggio, così come da comunicato dell’Ufficio stesso. Il contributo ottenuto non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Misure a sostegno dei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici: Viene istituito un fondo destinato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per poter concedere contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Fondo autonomi e professionisti: viene aumentato di 1,5
miliardi il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: La sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento è prorogata al 30 di aprile. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio. Le rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” che scadevano nell’anno 2020, possono essere versate entro il 31 luglio 2021. Le rate previste con scadenza nel 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021; sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza. Sono inoltre automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se sono state avviate le varie forme di rottamazione). Tale misura interessa sia le persone fisiche che i soggetti diversi che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30 mila euro. A tal proposito verrà emanato un apposito Decreto.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione: In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica, potranno essere emanati provvedimenti di “definizione agevolata” per gli avvisi bonari per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative alle dichiarazioni per gli anni di imposta 2017 e 2018 a favore dei titolari di partita Iva che hanno subito nel 2020 un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019.
Tali soggetti potranno fruire della “proposta di definizione” che l’Agenzia delle Entrate invierà loro, unitamente alla comunicazione di irregolarità, direttamente nella posta certificata o con raccomandata. La regolarizzazione riguarderà i tributi, gli interessi e i contributi, ma non saranno dovuti sanzioni o somme aggiuntive.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI: Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. Qualora fosse stato già pagato è riconosciuto un credito d’imposta. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l’Autorità di regolazione dell’energia elettrica disporrà appositi provvedimenti in materia di riduzione della spesa sulle utenze elettriche diverse dagli usi domestici.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport: Ai lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Ai lavorati impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

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Decreto ristori quater – sintesi delle principali misure

Il 30 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quarto dei c.d. “Decreti Ristori”. Come i primi due quest’ultimo ha introdotto diverse novità in vari ambiti (il terzo consisteva nello stanziamento di fondi per determinati soggetti) predisponendo ulteriori fondi a seguito del nuovo scostamento di bilancio dello Stato, cercando di aiutare i settori ed i soggetti più colpiti dalla pandemia.

In particolare:

Proroga dei termini di pagamento del secondo acconto delle imposte da dichiarazione dei redditi: il versamento viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa arte o professione; per coloro che nel primo semestre del 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all’anno 2019 hanno tempo per il versamento fino ad aprile 2021. Questa seconda eccezione vale per i soggetti con fatturato fino a 50 milioni e per quelli localizzati nelle zone rosse e per gli operatori del settore della ristorazione nelle zone arancioni.

Sospensioni versamenti tributari e contributivi del mese di dicembre: sono sospesi fino al 16 marzo 2021 tutti i versamenti tributari con scadenza nel mese di dicembre; i soggetti beneficiari sono le imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro che hanno subito un calo del 33% nel primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e per tutti i soggetti interessati alle misure restrittive (chiusure) dai precedenti decreti.

Proroga del termine di presentazioni delle dichiarazioni dei redditi ed Irap: viene prorogata dal 30 di novembre al 10 di dicembre il termine di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi ed Irap

Proroga pagamento definizioni agevolata: viene prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021 il termine di pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”

Estensione codici ATECO per accesso al fondo perduto: viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla richiesta del fondo perduto, in particolare vengono aggiunti alcune categorie di agenti e rappresentanti di commercio

Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione: è previsto che alla presentazione di dilazione ne consegue la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Inoltre possono essere presentate richieste di dilazione anche per rateizzazioni precedenti decadute, sale la soglia dei controlli in merito alla situazione di obbiettiva difficoltà e sale da 5 a 10 rate il numero di rate non pagate che determinato la decadenza della rateizzazione.

Esenzione IMU: viene chiarita e applicata l’esenzione del pagamento dell’IMU a tutti quei soggetti che siano proprietari degli immobili e al tempo stesso gestori dell’attività esercitata all’interno.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite: viene di nuovo erogata per questi soggetti una indennità una tantum di € 1.000.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi: per il mese di dicembre è prevista un’indennità di € 800 a favore dei lavoratori dello sport che hanno ridotto o cessato la propria attività.

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Principali misure del Decreto ristori-bis

Il nuovo D.L. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori-bis) entrato in vigore dal 9 novembre scorso, contiene ulteriori misure in materia di sostegno alle imprese e lavoratori; si riportano le principali.

Contributo a fondo perduto: Sulla linea del precedente “Decreto Ristori” vengono ampliati i codici ATECO riportati; i soggetti interessati devono avere il proprio domicilio fiscale o residenza operativa nelle “zone rosse”. Sempre in tema, viene riconosciuto un ulteriore aumento del 50% del contributo a fondo perduto a bar, pasticcerie, gelateria ed alberghi con domicilio fiscale o sede operative nelle “zone rosse” o “zone arancio”

Bonus locazioni: Il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda previsto nel “Decreto Rilancio”, viene esteso anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre alle imprese aventi i codici ATECO allegati al “Decreto Ristori” e al presente Decreto Ristori-bis, e ad alcune attività operanti nelle “zone rosse”.

Cancellazione seconda rata IMU: Sempre per le attività operanti nelle zone rosse e che abbiano uno dei codici ATECO riportati, beneficiano della cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili destinati all’attività.

Proroga versamento 2° acconto dichiarazione dei redditi: Nei confronti di particolari soggetti (soggetti ISA) il versamento della seconda rata dell’acconto da dichiarazione dei redditi, viene prorogato al 30/04/2021 a condizione che si sia verificata la diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La proroga interessa comunque a prescindere dal calo del fatturato a tutti i soggetti ubicati nelle “zone rosse”, mentre in “zone arancio” le sole attività di ristorazione possono beneficiare della suddetta proroga.

Sospensione versamenti tributari e contributivi: Il decreto prevede la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi che scadono nel mese di novembre, in particolari per i soggetti che operano nelle “zone rosse” e nelle “zone arancio” per i servizi di ristorazione. I codici ATECO interessati sono sempre quelli allegati ai decreti “Ristori” e al presente “Ristori-bis”.

Sostegno agli Enti del Terzo Settore: Viene previsto l’istituzione di un apposito fondo per futuri interventi a favore degli ETS, in particolare ONLUS, ODV e APS iscritte nei rispettivi pubblici registri.

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D.L. 137 del 28 ottobre 2020 c.d. “Ristori”

Si riassumono le principali novità in materia di sostegno alle imprese e all’economia:

Contributi a fondo perduto: Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate. In allegato al Decreto sono riportati in dettaglio i codici Ateco degli interessati.

Resta la condizione del calo del fatturato nel mese di aprile 2020 che deve essere inferiore a 2/3 a quello del mese di aprile 2019.

Potranno presentare la domanda anche le attività che non ne hanno usufruito precedentemente; per gli altri che già avevano presentato istanza l’erogazione avverrà in automatico. L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio. Sono incluse anche quelle imprese con un fatturato superiore ad € 5 mil.

Fondo per il sostegno alle associazione e società sportive dilettantistiche: Viene istituito un fondo di 50 milioni di euro destinato all’aiuto delle ASD e SSD che hanno dovuto cessare o ridurre la propria attività istituzionale nello sport dilettantistico.

Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti: Viene stanziato un fondo di 1 miliardo di euro per il sostegno di alcuni settori più colpiti: € 400 mil. per agenzie di viaggio e tour operator; € 100 mil. per editoria, fiere e congressi; € 100 mil. per il settore alberghiero e termale; € 400 mil. per l’export e fiere internazionali.

Fondi per le filiere di agricoltura e pesca: E’ di 100 milioni di € il fondo destinato a sostenere le imprese della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura colpite dalle misure restrittive. Il sostegno consisterà nell’erogazione di un fondo perduto.

Credito d’imposta canoni di locazione: Viene implementato anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta sugli affitti non abitativi indipendentemente dal volume di affari.

Cancellazione seconda rata IMU: La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

Reddito di emergenza: A tutti coloro che avevano già diritto a tale sussidio e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio, verranno erogate due mensilità del reddito di emergenza

Proroga della Cassa integrazione: Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza Covid-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Ne possono beneficiare le imprese che hanno esaurito le precedenti settimane messe a disposizione e quelle interessate dalle ultime misure restrittive.

Esonero contributivo: Viene riconosciuta una sospensione per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dell’assicurazione obbligatoria ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19, per il mese di novembre.

Indennità per i lavoratori dello spettacolo e del turismo: E’ prevista una indennità pari a 1.000 € per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; per il settore turistico proroga della cassa integrazioni ed indennità speciali.

Indennità per il settore dello sport: È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti interventi. L’importo passa da 600 a 800 €.

Salute e sicurezza: Sono previsti un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la sanità del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi la somministrazioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia e l’istituzione presso il Ministero Della Salute del Servizio Nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

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Sintesi del nuovo DPCM 24/10/2020

Nella conferenza stampa del 25 ottobre scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato le nuove misure contenute nel DPCM del 24 di ottobre che entrerà in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre prossimo sostituendo i precedenti.

Stando sempre alle dichiarazioni, a brevissimo è atteso un ulteriore Decreto, che dovrebbe contenere indicazioni su possibili nuovi contributi a fondo perduto per le categorie colpite e interessate dalle nuove restrizioni.

Sono Sospese le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento salvo le attività ludiche, ricreative ed educative con presenza di operatori e con l’obbligo di adozione dei relativi protocolli di sicurezza
  • Eventi e competizioni sportive; restano salvi soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale nel settore professionistico riconosciute dal CONI e dal CIP
  • Palestre, piscine, centri benessere e termali
  • Sale giochi, bingo, scommesse e casinò
  • Teatri, sale concerti e cinema anche in spazi aperti
  • Sale da ballo discoteche restano sospese; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Viene raccomandato anche di non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative e urgenza. Sono vietata anche sagre, fiere ed eventi simili.
  • Convegni, congressi, eventi e cerimonie sono sospesi salvo quelli svolti con modalità a distanza.

Attività soggette a restrizioni:

  • Tutti gli esercizi commerciali e locali aperti al pubblico sono obbligati ad esporre all’ingresso il numero massimo di persone ammesse
  • Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica a condizione che vengano osservate le distanze di sicurezza
  • Musei e luoghi della cultura restano aperti a condizione che possano assicurare oltre la distanza interpersonale, l’ingresso dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario.
  • Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione del rispetto dei protocolli di sicurezza e che venga che garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ingressi dilazionati
  • Le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è possibile solo con un massimo di 4 persone e che siano tutti conviventi; resta consentita invece senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. La consegna a domicilio e quindi l’asporto sono consentiti sempre fino alle ore 24 per tutti nel rispetto delle normative igienico-sanitario in essere. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio nelle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti è consentita senza vincoli di orari ma in ogni caso vanno rispettati il distanziamento e i relativi protocolli.
  • Le attività delle strutture ricettive possono svolgere la loro attività a condizione che vengano attuati tutti i protocolli necessari e le linee guida delle Regioni per ridurre al massimo il rischio di contagio
  • Le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici, etc.) sono consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza e a condizione che Regioni e Province autonome abbiamo accertato lo svolgimento di tali attività.
  • Le banche e le assicurazioni garantiscono i servizi erogati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere restano in piena attività.
  • Per quanto concerne le attività professionali si raccomanda ove possibile il lavoro agile presso il proprio domicilio o in modalità a distanza; siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio con l’obbligo di utilizzo di mascherine e siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro.
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Superbonus 110%, come usufruirne e ruolo del commercialista

Cosa è

Tra le tante novità normative introdotte nel periodo della pandemia da Covid-19, sicuramente una delle più discusse e attese è il cd. “superbonus 110%”: tale novità la ritroviamo negli artt. 119 – 121 del DL 34/2020 conosciuto come Decreto Rilancio.
Il superbonus consiste sostanzialmente in un potenziamento transitorio della detrazione prevista per interventi di efficienza energetica e opere di miglioramento sismico delle abitazioni effettuati nel periodo che va da Luglio 2020 a Dicembre 2021.

Questo potenziamento aumenta la percentuale di detrazione fiscale attualmente prevista del 50% e del 65%, al 110% per determinati individui e interventi con particolari requisiti tecnici.

Soggetti interessati

In particolare i soggetti interessati sono: persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa (cd. “privati”), condomìni per le parti comuni, cooperative edilizie, Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), Onlus, ADV e APS regolarmente iscritte nei rispettivi registri, Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Tipologia di interventi

Gli interventi interessati, per quanto riguarda il risparmio energetico, vengono suddivisi in “trainanti” (sono elencati espressamente nell’art. 119 senza i quali non è possibile usufruire del bonus 110%) ed interventi “trainati”, che consistono in qualsiasi altro intervento di efficienza energetica.
Per le opere di miglioramento sismico sono ammessi tutti gli interventi e non vi è distinzione tra trainanti e trainati. Inoltre per gli interventi di risparmio energetico sono previsti delle spese massime per ogni tipologia di intervento, mentre per gli interventi di miglioramento sismico non è previsto alcun limite.
Entrambe le tipologie di interventi dovranno apportare specifiche migliorie all’edificio interessato.

Sono esclusi a priori qualsiasi intervento effettuato su fabbricati di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se non aperti al pubblico.

Oltre al potenziamento della percentuale di detrazione, variano anche i tempi di fruizione che diminuiscono da 10 a 5 anni. Alternativamente alla detrazione è possibile optare per lo “Sconto in fattura” che può essere totale o parziale o la “Cessione del credito”.

Facciamo un esempio differenziando le alternative possibili:

Tizio sostiene spese ammesse al superbonus per € 50.000, alla quale corrisponde un credito di € 55.000 (110%)

  1. Detrazione:
    Tizio si detrae nella propria dichiarazione dei redditi in 5 anni il 110% della spesa sostenuta (55.000 €)
  2. Sconto totale in fattura:
    Tizio si accorda con il fornitore per lo sconto totale in fattura e quindi non pagherà alcun importo al fornitore dei lavori e quest’ultimo matura un credito pari al 110% (55.000 €) che potrà utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24 o cedere a terzi banche incluse.
  3. Sconto parziale in fattura:
    Tizio si accorda con il fornitore per uno sconto parziale di 30.000 €. In questo caso Tizio fruisce di una detrazione in 5 anni per € 22.000 (110% di 20.000) oppure cede a terzi tale detrazione.
  4. Cessione del credito:
    Tizio procede a cedere la detrazione a favore di un istituto di credito per l’importo totale; l’istituto di credito accredita € 50.000 sul c/c di Tizio e matura un credito d’imposta pari ad € 55.000 (il 110% di € 50.000 di cessione).

L’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15/10/2020.

Adempimenti necessari e funzione del commercialista

Particolare attenzione va sugli adempimenti da effettuare per la fruizione del superbonus, oltre a quelli già previsti in tema di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, per il sismabonus, per il bonus facciate, etc.; è sempre necessaria una asseverazione particolare di un tecnico abilitato per gli interventi di risparmio energetico e antisismici e l’apposizione del visto di conformità di un professionista abilitato (come ad esempio un dottore commercialista) in caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Sia i compensi sostenuti per i tecnici che asseverano la congruità e il rispetto dei requisiti degli interventi effettuati e sia il compenso del professionista abilitato per l’apposizione del visto di conformità, rientrano anch’esse tra le spese detraibili nella misura del 110%.
Tutti i professionisti che asseverano e che appongono il visto di conformità dovranno essere muniti di apposite polizze assicurative RC professionali.

Per ricevere maggiori informazioni in merito al Superbonus 110% e per le pratiche di apposizione del visto di conformità scrivimi in pvt via Facebook o alla mail info@maurizioagnello.it

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Bonus Vacanza

L’articolo 176 del c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto una nuova agevolazione per il 2020 in favore di individui e famiglie con un ISEE al di sotto dei 40 mila Euro. Questa agevolazione consiste in un bonus da utilizzare presso le strutture turistiche in Italia dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

L’importo dell’agevolazione va da 150 € per le persone singole fino ad un massimo di 500 € per nuclei familiari composti da più di due persone.

La spesa del soggiorno deve essere di un’unica soluzione ed effettuata in via diretta, documentato con fattura o scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale di chi ne usufruisce.  Il bonus sarà usufruibile all’80% come sconto presso la struttura ed il restante 20% come detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Lo sconto applicato dal fornitore del servizio (se accetta) verrà recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nei modelli di pagamento F24 oppure ceduto a terzi compresi gli intermediari finanziari.

Per la richiesta dell’agevolazione è necessario munirsi di credenziali SPID o in alternativa della Carta d’identità Elettronica e dell’applicazione IO. Sui vari procedimenti operativi per l’utilizzo di tali strumenti compreso quello dell’applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito una guida dettagliata.

Per quanto riguarda l’esercente, una volta acquisiti i dati necessari da parte del cliente e applicato il relativo sconto, comunicherà con le proprie credenziali sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’importo dello stesso e dal giorno seguente potrà utilizzare tale importo come credito d’imposta in compensazione in F24.

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Buono mobilità

Il DL 34/2020 “Rilancio” ha introdotto sulla base del “Programma sperimentale relativo alla mobilità sostenibile”, per tutti i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta per:

  • l’acquisto di biciclette nuove o usate anche a pedalata assistita, monopattini, hoverboard e segway.
  • L’utilizzo di servizi di mobilità condivisa c.d. “sharing mobility”

Gli acquisti dovranno essere effettuati tra il 4 maggio ed il 31 dicembre 2020. L’importo del buono non potrà essere superiore ad Euro 500 e potrà essere utilizzato soltanto una volta.

Per la fruizione del bonus occorre essere in possesso delle credenziali SPID; è il Ministero dell’Ambiente il referente e svilupperà una App specifica. Fin quando non sarà operativa tale App è necessario conservare la fattura di acquisto e allegarla in un secondo momento ad una istanza. Quando sarà operativa la App lo sconto avverrà direttamente in fattura.