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Covid-19

Sintesi del nuovo DPCM 24/10/2020

Nella conferenza stampa del 25 ottobre scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato le nuove misure contenute nel DPCM del 24 di ottobre che entrerà in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre prossimo sostituendo i precedenti.

Stando sempre alle dichiarazioni, a brevissimo è atteso un ulteriore Decreto, che dovrebbe contenere indicazioni su possibili nuovi contributi a fondo perduto per le categorie colpite e interessate dalle nuove restrizioni.

Sono Sospese le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento salvo le attività ludiche, ricreative ed educative con presenza di operatori e con l’obbligo di adozione dei relativi protocolli di sicurezza
  • Eventi e competizioni sportive; restano salvi soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale nel settore professionistico riconosciute dal CONI e dal CIP
  • Palestre, piscine, centri benessere e termali
  • Sale giochi, bingo, scommesse e casinò
  • Teatri, sale concerti e cinema anche in spazi aperti
  • Sale da ballo discoteche restano sospese; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Viene raccomandato anche di non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative e urgenza. Sono vietata anche sagre, fiere ed eventi simili.
  • Convegni, congressi, eventi e cerimonie sono sospesi salvo quelli svolti con modalità a distanza.

Attività soggette a restrizioni:

  • Tutti gli esercizi commerciali e locali aperti al pubblico sono obbligati ad esporre all’ingresso il numero massimo di persone ammesse
  • Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica a condizione che vengano osservate le distanze di sicurezza
  • Musei e luoghi della cultura restano aperti a condizione che possano assicurare oltre la distanza interpersonale, l’ingresso dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario.
  • Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione del rispetto dei protocolli di sicurezza e che venga che garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ingressi dilazionati
  • Le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è possibile solo con un massimo di 4 persone e che siano tutti conviventi; resta consentita invece senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. La consegna a domicilio e quindi l’asporto sono consentiti sempre fino alle ore 24 per tutti nel rispetto delle normative igienico-sanitario in essere. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio nelle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti è consentita senza vincoli di orari ma in ogni caso vanno rispettati il distanziamento e i relativi protocolli.
  • Le attività delle strutture ricettive possono svolgere la loro attività a condizione che vengano attuati tutti i protocolli necessari e le linee guida delle Regioni per ridurre al massimo il rischio di contagio
  • Le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici, etc.) sono consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza e a condizione che Regioni e Province autonome abbiamo accertato lo svolgimento di tali attività.
  • Le banche e le assicurazioni garantiscono i servizi erogati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere restano in piena attività.
  • Per quanto concerne le attività professionali si raccomanda ove possibile il lavoro agile presso il proprio domicilio o in modalità a distanza; siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio con l’obbligo di utilizzo di mascherine e siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro.
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bonus Covid-19

Superbonus 110%, come usufruirne e ruolo del commercialista

Cosa è

Tra le tante novità normative introdotte nel periodo della pandemia da Covid-19, sicuramente una delle più discusse e attese è il cd. “superbonus 110%”: tale novità la ritroviamo negli artt. 119 – 121 del DL 34/2020 conosciuto come Decreto Rilancio.
Il superbonus consiste sostanzialmente in un potenziamento transitorio della detrazione prevista per interventi di efficienza energetica e opere di miglioramento sismico delle abitazioni effettuati nel periodo che va da Luglio 2020 a Dicembre 2021.

Questo potenziamento aumenta la percentuale di detrazione fiscale attualmente prevista del 50% e del 65%, al 110% per determinati individui e interventi con particolari requisiti tecnici.

Soggetti interessati

In particolare i soggetti interessati sono: persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa (cd. “privati”), condomìni per le parti comuni, cooperative edilizie, Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), Onlus, ADV e APS regolarmente iscritte nei rispettivi registri, Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Tipologia di interventi

Gli interventi interessati, per quanto riguarda il risparmio energetico, vengono suddivisi in “trainanti” (sono elencati espressamente nell’art. 119 senza i quali non è possibile usufruire del bonus 110%) ed interventi “trainati”, che consistono in qualsiasi altro intervento di efficienza energetica.
Per le opere di miglioramento sismico sono ammessi tutti gli interventi e non vi è distinzione tra trainanti e trainati. Inoltre per gli interventi di risparmio energetico sono previsti delle spese massime per ogni tipologia di intervento, mentre per gli interventi di miglioramento sismico non è previsto alcun limite.
Entrambe le tipologie di interventi dovranno apportare specifiche migliorie all’edificio interessato.

Sono esclusi a priori qualsiasi intervento effettuato su fabbricati di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se non aperti al pubblico.

Oltre al potenziamento della percentuale di detrazione, variano anche i tempi di fruizione che diminuiscono da 10 a 5 anni. Alternativamente alla detrazione è possibile optare per lo “Sconto in fattura” che può essere totale o parziale o la “Cessione del credito”.

Facciamo un esempio differenziando le alternative possibili:

Tizio sostiene spese ammesse al superbonus per € 50.000, alla quale corrisponde un credito di € 55.000 (110%)

  1. Detrazione:
    Tizio si detrae nella propria dichiarazione dei redditi in 5 anni il 110% della spesa sostenuta (55.000 €)
  2. Sconto totale in fattura:
    Tizio si accorda con il fornitore per lo sconto totale in fattura e quindi non pagherà alcun importo al fornitore dei lavori e quest’ultimo matura un credito pari al 110% (55.000 €) che potrà utilizzare in compensazione nel modello di pagamento F24 o cedere a terzi banche incluse.
  3. Sconto parziale in fattura:
    Tizio si accorda con il fornitore per uno sconto parziale di 30.000 €. In questo caso Tizio fruisce di una detrazione in 5 anni per € 22.000 (110% di 20.000) oppure cede a terzi tale detrazione.
  4. Cessione del credito:
    Tizio procede a cedere la detrazione a favore di un istituto di credito per l’importo totale; l’istituto di credito accredita € 50.000 sul c/c di Tizio e matura un credito d’imposta pari ad € 55.000 (il 110% di € 50.000 di cessione).

L’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15/10/2020.

Adempimenti necessari e funzione del commercialista

Particolare attenzione va sugli adempimenti da effettuare per la fruizione del superbonus, oltre a quelli già previsti in tema di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, per il sismabonus, per il bonus facciate, etc.; è sempre necessaria una asseverazione particolare di un tecnico abilitato per gli interventi di risparmio energetico e antisismici e l’apposizione del visto di conformità di un professionista abilitato (come ad esempio un dottore commercialista) in caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Sia i compensi sostenuti per i tecnici che asseverano la congruità e il rispetto dei requisiti degli interventi effettuati e sia il compenso del professionista abilitato per l’apposizione del visto di conformità, rientrano anch’esse tra le spese detraibili nella misura del 110%.
Tutti i professionisti che asseverano e che appongono il visto di conformità dovranno essere muniti di apposite polizze assicurative RC professionali.

Per ricevere maggiori informazioni in merito al Superbonus 110% e per le pratiche di apposizione del visto di conformità scrivimi in pvt via Facebook o alla mail info@maurizioagnello.it

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Transazioni finanziarie

Novità per i pagamenti in contanti dal 1 luglio 2020

Dal 1° Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021 il pagamento in contante in euro o valuta estera effettuato a qualsiasi titolo, sarà possibile fino ad una somma massima pari ad € 1.999.

Per gli importi superiori non sarà possibile utilizzare denaro contante e il pagamento dovrà essere effettuato tramite mezzi tracciati quali ad esempio il bonifico bancario, il bancomat, la carta di credito, etc.

Non è ammesso neanche un pagamento frazionato, è ammesso invece un pagamento per una parte in contanti e per l’altra con assegno che è comunque un metodo tracciato.

Per quanto riguarda i prelievi o i versamenti effettuati sul proprio conto corrente, il Ministero ha precisato che non essendoci trasferimento di denaro non vi è alcun limite. Quindi sarà sempre possibile effettuare un versamento o un prelievo per importi pari o superiori a 2.000 €.

Dal 1° gennaio 2022 salvo eventuali cambiamenti normativi il limite per l’utilizzo del contante verrà ulteriormente abbassato fino ad un massimo di 1.000 €.

In caso di violazioni le sanzioni vanno da un minimo di 2.000 fino ad un massimo di 250.000 euro.

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Covid-19 News

Bonus Vacanza

L’articolo 176 del c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto una nuova agevolazione per il 2020 in favore di individui e famiglie con un ISEE al di sotto dei 40 mila Euro. Questa agevolazione consiste in un bonus da utilizzare presso le strutture turistiche in Italia dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

L’importo dell’agevolazione va da 150 € per le persone singole fino ad un massimo di 500 € per nuclei familiari composti da più di due persone.

La spesa del soggiorno deve essere di un’unica soluzione ed effettuata in via diretta, documentato con fattura o scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale di chi ne usufruisce.  Il bonus sarà usufruibile all’80% come sconto presso la struttura ed il restante 20% come detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.

Lo sconto applicato dal fornitore del servizio (se accetta) verrà recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nei modelli di pagamento F24 oppure ceduto a terzi compresi gli intermediari finanziari.

Per la richiesta dell’agevolazione è necessario munirsi di credenziali SPID o in alternativa della Carta d’identità Elettronica e dell’applicazione IO. Sui vari procedimenti operativi per l’utilizzo di tali strumenti compreso quello dell’applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito una guida dettagliata.

Per quanto riguarda l’esercente, una volta acquisiti i dati necessari da parte del cliente e applicato il relativo sconto, comunicherà con le proprie credenziali sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’importo dello stesso e dal giorno seguente potrà utilizzare tale importo come credito d’imposta in compensazione in F24.

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Covid-19 News

Buono mobilità

Il DL 34/2020 “Rilancio” ha introdotto sulla base del “Programma sperimentale relativo alla mobilità sostenibile”, per tutti i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta per:

  • l’acquisto di biciclette nuove o usate anche a pedalata assistita, monopattini, hoverboard e segway.
  • L’utilizzo di servizi di mobilità condivisa c.d. “sharing mobility”

Gli acquisti dovranno essere effettuati tra il 4 maggio ed il 31 dicembre 2020. L’importo del buono non potrà essere superiore ad Euro 500 e potrà essere utilizzato soltanto una volta.

Per la fruizione del bonus occorre essere in possesso delle credenziali SPID; è il Ministero dell’Ambiente il referente e svilupperà una App specifica. Fin quando non sarà operativa tale App è necessario conservare la fattura di acquisto e allegarla in un secondo momento ad una istanza. Quando sarà operativa la App lo sconto avverrà direttamente in fattura.

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Covid-19

Contributo a fondo perduto

Nel Decreto Rilancio (DL 34/2020) tra le misure a sostegno delle attività economiche in difficoltà, è stato introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare i beneficiari sono i titolari di partita IVA con un reddito da lavoro autonomo o agrario che non abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro. Il contributo è concesso solo se si è verificata una perdita di fatturato e/o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 di almeno due terzi.

Per determinare il fatturato bisogna fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni e pertanto vanno considerate tutte quelle attive al netto di Iva, immediate e differite effettuate nel mese di aprile. Anche le cessioni di beni ammortizzabili rientrano nel conteggio del fatturato. L’ammontare del contributo viene determinato moltiplicando il delta del fatturato di aprile dei due anni per una determinata percentuale che varia a seconda dei ricavi totali dell’anno 2019:

– Se i ricavi sono pari o inferiori a 400 mila euro la percentuale è pari al 20%

-Se i ricavi sono compresi tra i 400 mila ed un milione di euro la percentuale è il 15%

-Se i ricavi sono superiori ad un milione di euro fino ad un massimo di 5 milioni la percentuale è del 10%

È comunque previsto un importo minimo per tutti gli aventi diritto che corrisponde a 1.000€ per le persone fisiche e 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si precisa che per tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e/o che hanno sede legale o operativa in uno dei Comuni più colpiti il contributo è sempre garantito anche se la differenza di fatturato è negativa o pari a zero.

Il contributo invece non spetta:

-Ai soggetti la cui attività è cessata alla data della richiesta del contributo

-Soggetti con attività iniziata dopo il 30 aprile 2020

-Enti pubblici

-Intermediari finanziari e società di partecipazione

-Professionisti iscritti ad Ordini professioni ed alle rispettive casse previdenziali

-Ai soggetti che percepiscono l’indennità bonus tra cui gli iscritti alla gestione separata INPS

La richiesta contenente tutti i dati necessari, avverrà presentando una apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno fino al 13 agosto 2020.

La modalità avviene esclusivamente tramite il proprio cassetto fiscale nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. Il richiedente può anche avvalersi di un intermediario delegato. L’esito della domanda verrà trasmessa via Pec e messo a disposizione sul cassetto fiscale.

Se a seguito di controlli emergono irregolarità o che il contributo richiesto sia in tutto o in parte non spettante, la sanzione applicabile è del 100% fino ad un massimo del 200%. È applicabile anche la pena di indebita percezione del Codice Penale che prevede una pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni.

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Principali misure fiscali DL 34/2020 “Rilancio”

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali misure fiscali presenti nel c.d. Decreto Rilancio approvato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.

  • Versamento IRAP: Non sono tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 IRAP tutti i soggetti passivi d’imposta con un volume di ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di Euro
  • Indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti: Viene riconosciuta per il mese di aprile 2020 l’indennità di 600 € ai soggetti che già hanno beneficiato della stessa misura per il mese di marzo. Per il mese di maggio 2020 invece l’indennità prevista è pari ad € 1.000 ma solo per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps e che abbiano subito un comprovato calo di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 (marzo – aprile) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il reddito va individuato secondo il principio di cassa pari alla differenza tra i ricavi conseguiti e i costi effettivamente sostenuti nel periodo. Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti non potranno beneficiare di questa indennità per il mese di maggio ma potranno accedere ad un contributo a fondo perduto.
  • Contributo a fondo perduto: Agli esercenti di attività d’impresa con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di Euro, spetta un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. L’importo del contributo sarà determinato applicando una percentuale che varia a seconda l’ammontare dei ricavi (20%, 15%, 10%) sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019. E’ riconosciuto comunque l’importo minimo di 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  • Credito d’imposta canoni locazione immobile ad uso strumentale: A imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di € nel periodo d’imposta precedente, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare dei canoni di locazione per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito spetta purché nel mese di riferimento i è presentato un calo del fatturato pari al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi dell’esercizio precedente.
  • Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici: Viene riconosciuta una percentuale di detrazione fiscale pari al 110% a fronte di specifici interventi edili sostenuti dal mese di luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 negli edifici adibiti ad abitazione principale:
    – Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio
    – Interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e riscaldamento centralizzato, la fornitura di acqua calda, pompe di calore, impianti ibridi o geotermici, impianti fotovoltaici e microcogenerazione
    – Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento, la fornitura di acqua calda a pompa di calore.
    La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo o in alternativa la possibilità di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori e recuperato da quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta con facoltà anche di cederlo o ancora trasformando l’importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione con facoltà di cederlo anche ad altri soggetti.
  • Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: E’ possibile usufruire di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per poter riprendere la propria attività in sicurezza
  • Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l’emergenza epidemiologica: Ai dispositivi di protezione si applica l’aliquota IVA del 5%
  • Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione:  A imprese, professionisti ed enti non commerciali compresi gli Enti del Terzo Settore, spetta un credito pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi DPI. Tale credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
  • Proroga dei versamenti sospesi: Vengono prolungati al 16 settembre con possibilità anche di rateizzazione, i termini dei versamenti già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. Sono prorogati alla stessa data anche anche i termini dei versamenti dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione etc.
  • Proroga versamenti Rottamazione ter e Saldo e Stralcio: Sono prorogate al 10 dicembre 2020 i versamenti delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio .
  • Rimessione in termini e sospensione versamento importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni: Rimessione in termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 comprese le rateizzazioni, delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati da parte dell’Ufficio Delle Entrate. I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre anche in massimo 4 rate mensili.
  • Proroga atti di accertamento: Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.
  • Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri: Viene prorogata al 1 gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il termine originale del 1 luglio 2020, di un registratore telematico.
  • Esenzione IMU per il settore turistico: Viene eliminato il versamento della prima rata IMU con scadenza 16/06/2020, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività, per:
    – immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali;
    – immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (es. agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).
  • Esonero TOSAP per i pubblici esercizi: Gli esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dal relativo canone
  • Tax credit vacanze: Per l’anno 2020 alle famiglie con ISEE non superiore a € 40.000 spetta un bonus di €500 (€ 300 le famiglie composte da due persone; €150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e b &b. Il bonus sarà per l’80% uno sconto diretto sul prezzo e per il restante 20% come credito d’imposta (non potrà essere utilizzato sulle piattaforme o portali telematici).
  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di € 60 milioni.
  • Sospensione della clausola di salvaguardia in materia di IVA e accise: Sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere incrementi automatici delle aliquote IVA del 10% e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.
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DPCM 18 Maggio 2020 – Principali misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Misure aggiornate per il contenimento del contagio COVID-19

Si riportano le misure aggiornate per il contenimento del contagio del Covid-19 efficaci dal 18 maggio 2020 che vanno a sostituire integralmente le precedenti recate dal DPCM 26 aprile 2020.

Circolazione intra ed extra regionale da e verso l’estero: Cessazione delle limitazioni della circolazione all’interno della regione con divieto di spostarsi con qualsiasi mezzo in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Dal 3 giugno prossimo saranno consentiti spostamenti tra regioni e verso l’estero per gli stati membri UE, Stati parti dell’accordo Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Città del Vaticano, San Marino.

Persone in quarantena: Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte a quarantena, a quarantena precauzionale con provvedimento dell’autorità sanitaria. E con infezioni o sintomi.

Assembramenti e indicazioni per alcune tipologie di attività: Divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. parchi, giardini pubblici, etc.), utilizzo mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico incluso i mezzi di trasporto e in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. I sindaci possono intervenire e disporre sulla chiusura temporanea di luoghi dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Fino al 14 giugno 2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche restano sospesi. Sanno ammessi dal 15 giugno 2020 ma garantendo il distanziamento interpersonale. Stessa logica seguiranno i convegni ed i congressi.
Sono aperti musei e altri istituti e luoghi di cultura a condizione che siano vietati assembramenti consentendo la distanza tra i visitatori.
Riaprono le attività economiche nel rispetto dei protocolli e delle linee guida per poter evitare o ridurre il rischio di contagio. Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che venga vietato di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario oltre che a garantire la distanza interpersonale. Il mancato rispetto di tali protocolli comporta la sospensione dell’attività.
Sono ammesse le attività sportive all’aperto anche presso parchi e aree pubbliche e dal 25 maggio 2020 riapriranno palestre, piscine e centri sportivi nel rispetto delle norme e delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.
Riaprono gli stabilimenti balneari a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiamo accertato la possibilità ed emanato specifici protocolli o linee guida.
Le strutture ricettive riaprono sempre garantendo il massimo della sicurezza; le Regioni con i loro protocolli specificano in dettaglio le modalità di accesso, assistenza, gestione degli spazi comuni, norme igienico-sanitarie, attività ludiche e sportive, servizi navetta e di trasporto ecc.
Riprendono le funzioni religiose con partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli concordati tra Governo e le diverse Comunità Religiose.

Sanzioni

In caso di violazione delle misure indicate nei decreti o nelle ordinanze, vengono applicate sanzioni da € 400 a € 3.000 e se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, oltre alla sanzione pecuniaria viene applicata anche quella accessoria con la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. Per i soggetti in quarantena si applica l’arresto da 3 a 18 mesi con un’ammenda da € 500 a € 5.000.