Nel Decreto Rilancio (DL 34/2020) tra le misure a sostegno delle attività economiche in difficoltà, è stato introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare i beneficiari sono i titolari di partita IVA con un reddito da lavoro autonomo o agrario che non abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro. Il contributo è concesso solo se si è verificata una perdita di fatturato e/o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 di almeno due terzi.
Per determinare il fatturato bisogna fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni e pertanto vanno considerate tutte quelle attive al netto di Iva, immediate e differite effettuate nel mese di aprile. Anche le cessioni di beni ammortizzabili rientrano nel conteggio del fatturato. L’ammontare del contributo viene determinato moltiplicando il delta del fatturato di aprile dei due anni per una determinata percentuale che varia a seconda dei ricavi totali dell’anno 2019:
– Se i ricavi sono pari o inferiori a 400 mila euro la percentuale è pari al 20%
-Se i ricavi sono compresi tra i 400 mila ed un milione di euro la percentuale è il 15%
-Se i ricavi sono superiori ad un milione di euro fino ad un massimo di 5 milioni la percentuale è del 10%
È comunque previsto un importo minimo per tutti gli aventi diritto che corrisponde a 1.000€ per le persone fisiche e 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si precisa che per tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e/o che hanno sede legale o operativa in uno dei Comuni più colpiti il contributo è sempre garantito anche se la differenza di fatturato è negativa o pari a zero.
Il contributo invece non spetta:
-Ai soggetti la cui attività è cessata alla data della richiesta del contributo
-Soggetti con attività iniziata dopo il 30 aprile 2020
-Enti pubblici
-Intermediari finanziari e società di partecipazione
-Professionisti iscritti ad Ordini professioni ed alle rispettive casse previdenziali
-Ai soggetti che percepiscono l’indennità bonus tra cui gli iscritti alla gestione separata INPS
La richiesta contenente tutti i dati necessari, avverrà presentando una apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno fino al 13 agosto 2020.
La modalità avviene esclusivamente tramite il proprio cassetto fiscale nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. Il richiedente può anche avvalersi di un intermediario delegato. L’esito della domanda verrà trasmessa via Pec e messo a disposizione sul cassetto fiscale.
Se a seguito di controlli emergono irregolarità o che il contributo richiesto sia in tutto o in parte non spettante, la sanzione applicabile è del 100% fino ad un massimo del 200%. È applicabile anche la pena di indebita percezione del Codice Penale che prevede una pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni.